Articolo 12
                  Sistemi informativi e statistici

1.  Gli  enti  locali  esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti  le  loro  funzioni  in modo da assicurare, anche tramite
sistemi  informativo-statistici  automatizzati, la circolazione delle
conoscenze   e   delle   informazioni  fra  le  amministrazioni,  per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.

2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza  e  nella  conseguente  verifica dei risultati, utilizzano
sistemi  informativo-statistici  che  operano in collegamento con gli
uffici  di  statistica  in  applicazione  del  decreto  legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi  informativo-statistici  settoriali con il sistema statistico
nazionale.

3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le  procedure  e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.