Articolo 121
                  Occupazione d'urgenza di immobili

  1.  L'amministrazione  comunale  puo'  disporre,  in  presenza  dei
presupposti  di  cui  alla  legge  3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni,  l'occupazione  d'urgenza degli immobili necessari per
la  realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse,
compresi  gli  interventi  di edilizia residenziale pubblica e quelli
necessari  per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per
le  opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello
stato  di  consistenza  puo'  avvenire  contestualmente al verbale di
immissione  nel  possesso  ai  sensi  dell'articolo  3  della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.