Art. 123
                          Norma transitoria

  1.   Resta   fermo  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  adeguare
l'ordinamento   delle  aziende  speciali  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
  2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli atti e dei contratti che le
medesime  aziende  speciali  hanno posto in essere anteriormente alla
data  di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3.  Le  norme  del  regio  decreto  15  ottobre  1925,  n. 2578, si
applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina
del  presente  testo unico; si applicano altresi' per l'esercizio del
diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione.