Articolo 127
                         Controllo eventuale

1.  Le  deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo,  nei  limiti  delle  illeggittimita' denunziate, quando un
quarto  dei  consiglieri  provinciali o un quarto dei consiglieri nei
comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei  consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano  richiesta  scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti  e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
   alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.

2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, il controllo e' esercitato dal
comitato  regionale  di controllo ovvero, se istituito, dal difensore
civico  comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se
ritiene  che  la  deliberazione  sia illegittima, ne da comunicazione
all'ente,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  e lo invita ad
eliminare  i  vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare  la  delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.

3.  La  giunta  puo'  altresi'  sottoporre al controllo preventivo di
legittimita'   dell'organo   regionale   di   controllo   ogni  altra
deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.