Articolo 129
      Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

1.  Possono  essere  attivati  nell'ambito  dei comitati regionali di
controllo  servizi  di  consulenza  ai  quali gli enti locali possono
rivolgersi  al  fine  di  ottenere  preventivi elementi valutativi in
ordine   all'adozione   di   atti   o  provvedimenti  di  particolare
complessita'   o   che  attengano  ad  aspetti  nuovi  dell'attivita'
deliberativa.   La   regione  disciplina  con  propria  normativa  le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.