Articolo 130
                      Composizione del comitato

1.  Il  comitato  regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
   in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno   iscritto   da   almeno   dieci  anni  all'albo  dei  dottori
   commercialisti  o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
   rispettivi ordini professionali;
3) uno  scelto  tra  chi  abbia ricoperto complessivamente per almeno
   cinque  anni  la carica di sindaco, di presidente della provincia,
   di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
   funzionari  statali,  regionali o degli enti locali in quiescenza,
   con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno  scelto  tra  i  magistrati  o  gli  avvocati  dello  Stato in
   quiescenza,  o tra i professori di ruolo di universita' in materie
   giuridiche  ed  amministrative  ovvero  tra i segretari comunali o
   provinciali in quiescenza;
b) da  un  esperto  designato  dal commissario del Governo scelto fra
   funzionari  dell'Amministrazione  civile  dell'interno in servizio
   nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  lettera a) del comma 1; un terzo
supplente,  avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e'
designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente  alle  lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute  i  componenti  supplenti,  eletti  o  designati per la stessa
categoria.

4.  Il  comitato  ed  ogni  sua  sezione eleggono nel proprio seno il
presidente  ed  un  vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove  elezioni  del  consiglio  regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7.  Il  presidente  ed  il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici,  sono  collocati  fuori  ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.

8.  Ai  componenti  del  comitato  si  applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.