Articolo 132
                     Funzionamento del comitato

1.  Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni,  le  indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente  e  del  vicepresidente,  le  forme  di  pubblicita' della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2.  Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e  dei  loro  uffici,  nonche'  la corresponsione di un'indennita' di
carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di  controllo  ispirandosi  ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.