Articolo 132 Funzionamento del comitato 1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale. 2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai componenti sono a carico della regione. 3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.