Articolo 135
               Comunicazione deliberazioni al prefetto

1.  Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o
a  lui  delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2,
comma,   2-quater,   del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, qualora ritenga, sulla
base  di  fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi
di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti,
concessioni,  subappalti,  cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia
necessario  assicurare  il regolare svolgimento delle attivita' delle
pubbliche  amministrazioni,  richiede  ai competenti organi statali e
regionali  gli  interventi  di controllo e sostitutivi previsti dalla
legge.

2.  Ai  medesimi  fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere
che  siano  sottoposte  al  controllo  preventivo  di legittimita' le
deliberazioni  degli  enti  locali relative ad acquisti, alienazioni,
appalti  ed  in  generale  a  tutti i contratti, con le modalita' e i
termini   previsti   dall'articolo   133,   comma   1.   Le  predette
deliberazioni    sono    comunicate   al   prefetto   contestualmente
all'affissione all'albo.