Articolo 136
   Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1.  Qualora  gli  enti  locali,  sebbene  invitati a provvedere entro
congruo  termine,  ritardino  o omettano di compiere atti obbligatori
per  legge,  si  provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore  civico  regionale,  ove  costituito,  ovvero  dal comitato
regionale  di  controllo.  Il  commissario  ad  acta  provvede  entro
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.