Articolo 137
                   Poteri sostitutivi del Governo

1.  Con  riferimento  alle  funzioni e ai compiti spettanti agli enti
locali,  in  caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  alla  Unione  europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,   assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
provvedere.

2.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui  al  comma  2,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai  rappresentanti  delle  comunita' montane, che ne puo' chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4.  Restano  ferme  le  disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.