Articolo 139
                         Pareri obbligatori

1.  Ai  pareri  obbligatori  delle  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela  statale,  regionale  e  subregionale, prescritti da qualsiasi
norma   avente   forza   di   legge  ai  fini  della  programmazione,
progettazione  ed  esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli  enti  locali,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 16
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.