Articolo 143 
Scioglimento  dei  consigli  comunali  e  provinciali  conseguente  a
   fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. 
 
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli  comunali  e
provinciali sono sciolti quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7,  emergono  elementi  su
collegamenti  diretti  o  indiretti  degli  amministratori   con   la
criminalita'  organizzata  o  su  forme  di   condizionamento   degli
amministratori stessi, che  compromettono  la  libera  determinazione
degli organi elettivi  e  il  buon  andamento  delle  amministrazioni
comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi
alle stesse affidati ovvero che risultano tali da  arrecare  grave  e
perdurante pregiudizio per lo  stato  della  sicurezza  pubblica.  Lo
scioglimento  del  consiglio  comunale  o  provinciale  comporta   la
cessazione dalla carica di consigliere,  di  sindaco,  di  presidente
della provincia e di componente delle  rispettive  giunte,  anche  se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni  altro  incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte. 
 
2. Lo scioglimento e'  disposto  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  provvedimento   di
scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri  e'  trasmesso  al
Presidente della  Repubblica  per  l'emanazione  del  decreto  ed  e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal
prefetto della provincia con una relazione che tiene anche  conto  di
elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati  dal  Ministro
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-quater,   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni  ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti
di cui al comma 1 o per eventi  connessi  sia  pendente  procedimento
penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente  informazioni  al
procuratore  della  repubblica  competente,  il  quale,   in   deroga
all'articolo 329 del codice di procedura penale,  comunica  tutte  le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento. 
 
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un  periodo
da  dodici  a  diciotto  mesi  prorogabili  fino  ad  un  massimo  di
ventiquattro mesi in casi  eccezionali,  dandone  comunicazione  alle
commissioni parlamentari competenti, al fine di  assicurare  il  buon
andamento delle  amministrazioni  e  il  regolare  funzionamento  dei
servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della
durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato  non  oltre
il  cinquantesimo  giorno  antecedente  la  data   fissata   per   lo
svolgimento delle elezioni  relative  al  rinnovo  degli  organi.  Si
osservano le procedure e le  modalita'  stabilite  dal  comma  2  del
presente articolo. 
 
5. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il  prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla  carica
ricoperta,  nonche'  da  ogni  altro  incarico  ad   essa   connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non  puo'  eccedere  la  durata  di  60
giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla  data
del provvedimento di sospensione. 
 
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi  a  norma  del
presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel  comma
1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.