Art. 146
                            Norma finale

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche  agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai  consorzi  di  comuni  e province, agli organi comunque denominati
delle  aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
  2.  Il  Ministro  dell'interno presenta al Parlamento una relazione
semestrale  sull'attivita'  svolta  dalla  gestione straordinaria dei
singoli comuni.