Articolo 149

     Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2.  Ai  comuni  e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite.

3.  La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma  nel  campo  delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente  adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine  i  comuni  e  le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
tributarie,   salvo   per   quanto   attiene  alla  individuazione  e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e
dell'aliquota   massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di legge
vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
   a) imposte proprie;
   b)   addizionali   e   compartecipazioni  ad  imposte  erariali  o
regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.

5.  I  trasferimenti  erariali  sono  ripartiti  in  base  a  criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni  socio-  economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata
distribuzione  delle  risorse  che  tenga  conto  degli  squilibri di
fiscalita' locale.

6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.

7.   Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti
necessari   per   lo   sviluppo   della  comunita'  ed  integrano  la
contribuzione   erariale   per   l'erogazione  dei  servizi  pubblici
indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza. Gli enti locali
determinano  per  i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza  dei  comuni  e  delle  province  ovvero  fissino prezzi e
tariffe  inferiori  al  costo  effettivo  della  prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti  degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri  perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere  pubbliche  unicamente  in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.

11.   L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi  e'
determinato  in  base  a  parametri  fissati dalla legge per ciascuno
degli  anni  previsti  dal  bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.

12.  Le  regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo e dei programmi di
investimento,   assicurando  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13.   Le   risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per  spese  di
investimento   previste   da   leggi   settoriali  dello  Stato  sono
distribuite  sulla  base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano  con  legge  i  finanziamenti  per,  le  funzioni da esse
attribuite  agli  enti  locali  in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.