Articolo 15 
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni 
 
1. A norma degli articoli 117 e 133 della  Costituzione,  le  regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni  sentite
le  popolazioni  interessate,  nelle  forme  previste   dalla   legge
regionale. Salvo i casi di  fusione  tra  piu'  comuni,  non  possono
essere istituiti nuovi comuni con  popolazione  inferiore  ai  10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che  altri
comuni scendano sotto tale limite. 
 
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni,  mediante  fusione
di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di  origine
o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e di decentramento dei servizi. 
 
3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre  ai  contributi
della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci  anni  successivi  alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati  ad  una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
 
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai  comuni
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.