Articolo 150 
     Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile 
 
1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato alla legge dello Stato e stabilito  dalle  disposizioni  di
principio del presente testo unico. 
 
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di programmazione, gestione e  rendicontazione,  nonche'  i  principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti   ed   alle    attribuzioni    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria e, per  gli  enti  cui  sia  applicabile,  alla
disciplina del risanamento finanziario. 
 
3. Restano salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e Bolzano.