Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico. 2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.