Articolo 152 
                     Regolamento di contabilita' 
 
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale  applica  i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con  modalita'
organizzative  corrispondenti  alle   caratteristiche   di   ciascuna
comunita', ferme restando le disposizioni  previste  dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile. 
 
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma,  la  conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti  od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 
 
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme  relative  alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di  gestione
che hanno carattere  finanziario  e  contabile,  in  armonia  con  le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti. 
 
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati  nel  rispetto  delle
norme della parte seconda del presente testo unico,  da  considerarsi
come  principi  generali  con  valore  di  limite  inderogabile,  con
eccezione delle  sottoelencate  norme,  le  quali  non  si  applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina: 
   a) articoli 177 e 178; 
   b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi  da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; 
   c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198; 
   d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207; 
   e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219,  221,  224,
225; 
   f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.