Articolo 153 
                   Servizio economico-finanziario 
 
  1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi
sono disciplinati l'organizzazione del  servizio  finanziario,  o  di
ragioneria o qualificazione  corrispondente,  secondo  le  dimensioni
demografiche  e  l'importanza  economico-finanziaria  dell'ente.   Al
servizio e' affidato il coordinamento e  la  gestione  dell'attivita'
finanziaria. 
 
  2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra  gli  enti  per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 
 
  3. Il responsabile del servizio  finanziario  di  cui  all'articolo
151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con  i
soggetti  preposti  alle   eventuali   articolazioni   previste   dal
regolamento di contabilita'. 
 
  4. Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  ragioneria  o
qualificazione  corrispondente,  e'   preposto   alla   verifica   di
veridicita' delle previsioni di entrata  e  di  compatibilita'  delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari  servizi,  da  iscriversi  nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 
 
  5. Il regolamento di contabilita' disciplina le  modalita'  con  le
quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle,  proposte
di deliberazione ed apposto il visto di regolarita'  contabile  sulle
determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile  dei  servizio
finanziario effettua le attestazioni  di  copertura  della  spesa  in
relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli  stanziamenti
di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di  realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto  previsto  dal
regolamento di contabilita'. 
 
  6.  Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  segnalazioni
obbligatorie  dei  fatti  e  delle   valutazioni   del   responsabile
finanziario  al  legale  rappresentante   dell'ente,   al   consiglio
dell'ente  nella  persona  del  suo  presidente,  al  segretario   ed
all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle spese correnti evidenzi il  costituirsi  di  situazioni  -  non
compensabili  da  maggiori  entrate  o  minori  spese   -   tali   da
pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione
e' effettuata entro sette  giorni  dalla  conoscenza  dei  fatti.  Il
consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo  193,  entro
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche  su  proposta
della giunta. 
 
  7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di  un  servizio  di
economato. cui viene preposto un responsabile,  per  la  gestione  di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.