Articolo 155 
     Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali 
 
  1. La Commissione per la finanza e gli organici degli  enti  locali
operante  presso   il   Ministero   dell'interno,   gia'   denominata
Commissione di ricerca per  la  finanza  locale,  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)  controllo  centrale,  da   esercitare   prioritariamente   in
relazione  alla  verifica  della  compatibilita'  finanziaria,  sulle
dotazioni organiche e sui provvedimenti di  assunzione  di  personale
degli enti dissestati e degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
sensi dell'articolo 243; 
    b) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di approvazione o diniego del piano di estinzione  delle  passivita',
ai sensi dell'articolo 256, comma 7; 
    c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie  per
il pagamento della massa  passiva  in  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; 
    d) parere da rendere in merito all'assunzione del  mutuo  con  la
Cassa depositi  e  prestiti  da  parte  dell'ente  locale,  ai  sensi
dell'articolo 255, comma 5; 
    e) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; 
    f) proposta al Ministro dell'interno  di  adozione  delle  misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di  debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'articolo
268; 
    g) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  sostituzione  di  tutto  o  parte  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; 
    h)  approvazione,  previo  esame,  della  rideterminazione  della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai  sensi  dell'articolo
259, comma 7. 
 
  2.  La  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento   della
Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.