Articolo 157 
                  Consolidamento dei conti pubblici 
 
1. Ai fini del consolidamento dei  conti  pubblici  gli  enti  locali
rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25,  29  e  30  della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni.