Art. 167 
                        Ammortamento dei beni 
 
  1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito  intervento  di  ciascun
servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni  relativi
almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri
dell'articolo 229. 
  2.  L'utilizzazione   delle   somme   accantonate   ai   fini   del
reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono  rifluiti  nel
risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua
applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.