Articolo 17 
              Circoscrizioni di decentramento comunale 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di  decentramento,
quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione  di
servizi di base, nonche' di esercizio  delle  funzioni  delegate  dal
comune. 
  2.  L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 
  3. I comuni con popolazione tra i  30.000  ed  i  100.000  abitanti
possono  articolare  il  territorio   comunale   per   istituire   le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. 
  4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze  della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 
  5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000  abitanti  lo
statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'  accentuate  forme  di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e  funzionale,
determinando,  altresi',  anche  con   il   rinvio   alla   normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi  di  tali
forme di decentramento,  lo  status  dei  componenti  e  le  relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Il  consiglio  comunale
puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la
revisione  della  delimitazione  territoriale  delle   circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia
ai sensi della normativa statutaria.