Articolo 170 
               Relazione previsionale e programmatica 
 
1. Gli enti locali allegano al bilancio  annuale  di  previsione  una
relazione previsionale e programmatica che copra un  periodo  pari  a
quello del bilancio pluriennale. 
 
2. La relazione previsionale e programmatica ha  carattere  generale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio,  dell'economia  insediata  e   dei   servizi   dell'ente,
precisandone risorse umane, strumentali  e  tecnologiche.  Comprende,
per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi  finanziari,
individuando le fonti di finanziamento  ed  evidenziando  l'andamento
storico degli stessi ed i relativi vincoli. 
 
3. Per la parte spesa la relazione e' redatta  per  programmi  e  per
eventuali progetti, con espresso riferimento  ai  programmi  indicati
nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando  l'entita'
e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa
corrente  consolidata,  a  quella  di  sviluppo  ed   a   quella   di
investimento. 
 
4. Per ciascun programma e' data specificazione della  finalita'  che
si intende conseguire e delle risorse umane  e  strumentali  ad  esso
destinate, distintamente  per  ciascuno  degli  esercizi  in  cui  si
articola il programma stesso ed e' data specifica  motivazione  delle
scelte adottate. 
 
5. La relazione previsionale e  programmatica  fornisce  la  motivata
dimostrazione delle  variazioni  intervenute  rispetto  all'esercizio
precedente. 
 
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione  indica
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in  termini  di
bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicita'  del
servizio. 
 
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,
con particolare riferimento alla delibera di  cui  all'articolo  172,
comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione  e  con  i  piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201. 
 
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo  schema
di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le  indicazioni
minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici. 
 
9.  Nel  regolamento  di  contabilita'  sono  previsti  i   casi   di
inammissibilita'  e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  di
consiglio e di giunta che non sono coerenti con le  previsioni  della
relazione previsionale e programmatica.