Articolo 174 
  Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati 
 
1.  Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo  presentati  all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo  di
revisione. 
 
2.  Il  regolamento  di  contabilita',  dell'ente  prevede  per  tali
adempimenti un congruo termine,  nonche'  i  termini  entro  i  quali
possono essere presentati da parte dei membri dell'organo  consiliare
emendamenti  agli  schemi   di   bilancio   predisposti   dall'organo
esecutivo. 
 
3. Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  deliberato  dall'organo
consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.  La  relativa
deliberazione ed i documenti ad  essa  allegati  sono  trasmessi  dal
segretario dell'ente all'organo regionale di controllo. 
 
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.