Articolo 175 
Variazioni al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di
                              gestione. 
 
1. Il  bilancio  di  previsione  puo'  subire  variazioni  nel  corso
dell'esercizio di competenza sia nella  parte  prima,  relativa  alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 
 
2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza   dell'organo
consiliare. 
 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre  il
30 novembre di ciascun anno. 
 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,  salvo  ratifica,  a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro  i  sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine. 
 
5. In caso di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,  e  comunque  sempre
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
 
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni  di
comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti  per  gli  interventi
finanziati con le entrate iscritte nei titoli  quarto  e  quinto  per
aumentare gli stanziamenti  per  gli  interventi  finanziati  con  le
entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati i
prelievi dagli stanziamenti per  gli  interventi  finanziati  con  le
entrate  iscritte  nei  titoli  terzo  e  quarto  per  aumentare  gli
stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate  dei  primi
due titoli. 
 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti
nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. 
Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. 
 
8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro  il  30  novembre  di  ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e  di
uscita, compreso il fondo  di  riserva,  al  fine  di  assicurare  il
mantenimento del pareggio di bilancio. 
 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo
169  sono  di  competenza  dell'organo  esecutivo  e  possono  essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.