Art. 179 
                            Accertamento 
 
  1.  L'accertamento  costituisce   la   prima   fase   di   gestione
dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea  documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la  somma  da
incassare, nonche' fissata la relativa scadenza. 
  2. L'accertamento delle entrate avviene: 
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione  di
   ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; 
b) per  le  entrate  patrimoniali  e  per  quelle  provenienti  dalla
   gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi  a
   tariffe o contribuzioni dell'utenza,  a  seguito  di  acquisizione
   diretta o di emissione di liste di carico; 
c) per le entrate relative a partite  compensative  delle  spese,  in
   corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; 
d) per le altre entrate,  anche  di  natura  eventuale  o  variabile.
   mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
   specifici. 
  3. Il responsabile del procedimento con il  quale  viene  accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma  2,  ai  fini  dell'annotazione  nelle
scritture  contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti   dal
regolamento di contabilita' dell'ente.