Art. 183 
                          Impegno di spesa 
 
  1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento  di  spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione  giuridicamente  perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria  accertata  ai
sensi dell'articolo 151. 
  2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno  sui  relativi
stanziamenti per le spese dovute: 
a) per  il  trattamento  economico  tabellare  gia'   attribuito   al
   personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
   preammortamento ed ulteriori oneri accessori; 
c) per  le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base  a  contratti   o
   disposizioni di legge. 
  3. Durante la  gestione  possono  anche  essere  prenotati  impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per i quali entro il termine  dell'esercizio  non  e'  stata  assunta
dall'ente  l'obbligazione  di  spesa  verso  i   terzi   decadono   e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale  erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile  di
amministrazione di cui all'articolo 186. Quando  la  prenotazione  di
impegno e' riferita a procedure di  gara  bandite  prima  della  fine
dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione  si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati. 
  4.  Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese   sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate  con  la  conclusione  della
fase della liquidazione. 
  5. Le spese in conto capitale si  considerano  impegnate  ove  sono
finanziate nei seguenti modi: 
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si  considerano
   impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto
   o gia' concesso, e  del  relativo  prefinanziamento  accertato  in
   entrata; 
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano  impegnate
   in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di  amministratone
   accertato; 
c) con  l'emissione  di  prestiti   obbligazionari   si   considerano
   impegnate  in  corrispondenza  e  per  l'ammontare  del   prestito
   sottoscritto; 
d) con entrate proprie si considerano impegnate in  corrispondenza  e
   per l'ammontare delle entrate accertate. 
Si  considerano  altresi',  impegnati  gli  stanziamenti  per   spese
correnti e per spese di investimento  correlati  ad  accertamenti  di
entrate aventi destinazione vincolata per legge. 
  6.  Possono  essere  assunti  impegni  di  spesa   sugli   esercizi
successivi, compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nel  limite  delle
previsioni nello stesso comprese. 
  7. Per le spese che per la loro  particolare  natura  hanno  durata
superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle  determinate
che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale  si
tiene conto nella  formazione  dei  bilanci  seguenti  degli  impegni
relativi,  rispettivamente,  al  periodo  residuale  ed  al   periodo
successivo. 
  8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono  trasmessi  in  copia  al
servizio  finanziario  dell'ente  nel  termine  e  con  le  modalita'
previste dal regolamento di contabilita'. 
  9. Il regolamento di contabilita' disciplina le  modalita'  con  le
quali i responsabili dei servizi assumono atti  di  impegno.  A  tali
atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi  di
raccolta che individuano la cronologia  degli  atti  e  l'ufficio  di
provenienza, si applicano, in via preventiva,  le  procedure  di  cui
all'articolo 151, comma 4.