Art. 187 
                      Avanzo di amministrazione 
 
  1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non  vincolati,
fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in  conto  capitale  e
fondi di ammortamento. 
  2.  L'eventuale  avanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
dell'articolo 186, puo' essere utilizzato: 
    a)  per   il   reinvestimento   delle   quote   accantonate   per
ammortamento, provvedendo,  ove  l'avanzo  non  sia  sufficiente,  ad
applicare nella parte passiva  del  bilancio  un  importo  pari  alla
differenza; 
    b) per la copertura dei debiti  fuori  bilancio  riconoscibili  a
norma dell'articolo 194; 
    c) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'articolo  193  ove  non   possa
provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle  spese  di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi  periodo  dell'esercizio  e
per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; 
    d) per il finanziamento di spese di investimento. 
  3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione  puo'  essere
applicato, con delibera di variazione,  l'avanzo  di  amministrazione
presunto derivante dall'esercizio immediatamente  precedente  con  la
finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per  tali
fondi   l'attivazione   delle   spese   puo'   avvenire   solo   dopo
l'approvazione del conto consuntivo  dell'esercizio  precedente,  con
eccezione  dei  fondi,  contenuti   nell'avanzo,   aventi   specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti  effettuati  con  l'ultimo
consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.