Articolo 19
                              Funzioni

1.  Spettano  alla  provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa   del   suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
   prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
   provinciale,  rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi
   delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica, attribuiti
   dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti  connessi  alla  istruzione secondaria di secondo grado ed
   artistica  ed  alla  formazione professionale, compresa l'edilizia
   scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta  ed  elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali.

2.  La  provincia,  in  collaborazione  con  i comuni e sulla base di
programmi  da  essa  proposti  promuove e coordina attivita', nonche'
realizza  opere  di  rilevante  interesse provinciale sia nel settore
economico,   produttivo,  commerciale  e  turistico,  sia  in  quello
sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste  dal  presente  testo  unico  per  la  gestione  dei servizi
pubblici locali.