Articolo 191 
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 
 
  1. Gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento  o  capitolo
del  bilancio  di  previsione  e   l'attestazione   della   copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma  5.  Il  responsabile  del
servizio,  conseguita  l'esecutivita'  del  provvedimento  di   spesa
comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione,  con  l'avvertenza
che la successiva fattura deve  essere  completata  con  gli  estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non  gli  vengano
comunicati. 
 
  2. Per le spese previste dai  regolamenti  economali  l'ordinazione
fatta a  terzi  contiene  il  riferimento  agli  stessi  regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 
 
  3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,   cagionati   dal
verificarsi di un evento eccezionale o  imprevedibile,  l'ordinazione
fatta a terzi e' regolarizzata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se  a  tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione  al  terzo
interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione. 
 
  4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi  in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,  2  e  3,  il  rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della  controprestazione  e  per  la
parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,  lettera
e), tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore,  funzionario  o
dipendente che hanno  consentito  la  fornitura.  Per  le  esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che  hanno
reso possibili le singole prestazioni. 
 
  5.  Agli  enti  locali  che  presentino,   nell'ultimo   rendiconto
deliberato, disavanzo  di  amministrazione  ovvero  indichino  debiti
fuori bilancio per i quali non  sono  stati  validamente  adottati  i
provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto divieto  di  assumere
impegni e pagare spese per servizi  non  espressamente  previsti  per
legge. Sono fatte salve le spese da sostenere  a  fronte  di  impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi.