Articolo 195 
            Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
 
1. Gli enti locali, ad eccezione degli  enti  in  stato  di  dissesto
finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche se provenienti dall'assunzione di mutui  con  istituti  diversi
dalla Cassa  depositi  e  prestiti,  per  un  importo  non  superiore
all'anticipazione di tesoreria  disponibile  ai  sensi  dell'articolo
222. 
 
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della  deliberazione  della  giunta  relativa  all'anticipazione   di
tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1,  e  viene  deliberato  in
termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e'  attivato  dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. 
 
3. Il ricorso all'utilizzo  delle  somme  a  specifica  destinazione,
secondo le modalita' di cui  ai  commi  1  e  2,  vincola  una  quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi  introiti
non  soggetti  a  vincolo  di  destinazione  viene  ricostituita   la
consistenza delle somme vincolate che sono state  utilizzate  per  il
pagamento di spese correnti. 
 
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi dell'articolo 193 possono, nelle more  del  perfezionamento  di
tali atti, utilizzare in  termini  di  cassa  le  somme  a  specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico allargato e del ricavato  dei  mutui  e  dei  prestiti,  con
obbligo di reintegrare le  somme  vincolate  con  il  ricavato  delle
alienazioni.