Articolo 199 
                       Fonti di finanziamento 
 
1. Per l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti  locali  possono
utilizzare: 
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto alle  spese  correnti  aumentate  delle  quote  capitali  di
ammortamento dei prestiti: 
   c)  entrate  derivanti  dall'alienazione   di   beni   e   diritti
patrimoniali,  riscossioni  di  crediti,  proventi   da   concessioni
edilizie e relative sanzioni; 
   d) entrate derivanti da  trasferimenti  in  conto  capitale  dello
Stato,  delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e   privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte  di
organismi comunitari e internazionali; 
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 187; 
   f) mutui passivi; 
   g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite  dalla
legge.