Articolo 2
                       Ambito di applicazione

1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.

2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
sociali.