Articolo 203 
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento 
 
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo  se  sussistono  le
seguenti condizioni : 
   a)  avvenuta  approvazione  del   rendiconto   dell'esercito   del
penultimo anno precedente quello in  cui  si  intende  deliberare  il
ricorso a forme di indebitamento; 
   b) avvenuta deliberazione del  bilancio  annuale  nel  quale  sono
incluse le relative previsioni. 
2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario  attuare  nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  comma  1.  Contestualmente
modifica il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e
programmatica   per    la    copertura    degli    oneri    derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.