Articolo 21
       Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali

1.  La  provincia,  in  relazione  all'ampiezza  e  peculiarita'  del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei
servizi,  puo' disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,
i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2.   Nel   rispetto   della   disciplina  regionale,  in  materia  di
circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito
regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario,
con  funzioni  consultive,  propositive  e  di  coordinamento,  e  la
previsione  della  nomina di un presidente del circondario indicato a
maggioranza  assoluta  dall'assemblea  dei  sindaci  e componente del
consiglio  comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il
presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
Al  presidente  del circondario si applicano le disposizioni relative
allo  status  del  presidente del consiglio di comune con popolazione
pari a quella ricompresa nel circondario.

3.  Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di   nuove   province   i   comuni  esercitano  l'iniziativa  di  cui
all'articolo  133  della  Costituzione,  tenendo  conto  dei seguenti
criteri ed indirizzi:

a) ciascun  territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
   la  quale  si  svolge  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,
   economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun  territorio  provinciale  deve  avere dimensione tale, per
   ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
   esistenti  o  possibili,  da  consentire  una programmazione dello
   sviluppo  che  possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
   culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero  territorio  di  ogni  comune  deve far parte di una sola
   provincia;
d) l'iniziativa   dei   comuni,   di   cui   all'articolo  133  della
   Costituzione,  deve  conseguire  l'adesione  della maggioranza dei
   comuni  dell'area  interessata,  che  rappresentino,  comunque, la
   maggioranza  della  popolazione  complessiva dell'area stessa, con
   delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di   norma,   la   popolazione  delle  province  risultanti  dalle
   modificazioni  territoriali  non  deve  essere inferiore a 200.000
   abitanti;
f) l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta  necessariamente
   l'istituzione  di  uffici  provinciali delle amministrazioni dello
   Stato e degli altri enti pubblici;
g) le   province   preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,  in
   proporzione   al   territorio   ed  alla  popolazione  trasferiti,
   personale,   beni,   strumenti  operativi  e  risorse  finanziarie
   adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni  emanano  norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.