Articolo 216 
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere 
 
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o  dei
capitoli per i  servizi  per  conto  di  terzi.  A  tal  fine  l'ente
trasmette al tesoriere il bilancio di  previsione  approvato  nonche'
tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del  fondo
di riserva debitamente esecutive. 
 
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal  tesoriere  se
privo della codifica. 
 
3. Il tesoriere provvede  all'estinzione  dei  mandati  di  pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco dei residui sottoscritto dal  responsabile  del  servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.