Articolo 238
                 Limiti all'affidamento di incarichi

1.   Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu'  di  otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni  con  popolazione  compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non  piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti.  Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o  superiore  a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.  L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato alla
dichiarazione,  resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.