Articolo 247
              Omissione della deliberazione di dissesto

1.  Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti  o  da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza  dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2.  Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto l'organo
regionale  di  controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.

3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo  nomina  un  commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.

4.  Del  provvedimento  sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che  inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.