Articolo 248 
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
 
  1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i  termini  per  la
deliberazione del bilancio. 
 
  2.  Dalla   data   della   dichiarazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente per i debiti che  rientrano  nella  competenza  dell'organo
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive  pendenti  alla
data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa
benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate   estinte
d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 
 
  3. I pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la  deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le  finalita'  di
legge. 
 
  4.  Dalla   data   della   deliberazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di  cui  all'articolo  256  i  debiti
insoluti a tale data e le somme dovute  per  anticipazioni  di  cassa
gia' erogate  non  producono  piu'  interessi  ne'  sono  soggetti  a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti  nei
confronti  dell'ente  che  rientrano  nella  competenza   dell'organo
straordinario di liquidazione a  decorrere  dal  momento  della  loro
liquidita' ed esigibilita'. 
 
  5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado,  di  danni  da  loro
prodotti, con dolo o colpa  grave,  nei  cinque  anni  precedenti  il
verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire,  per  un
periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti
di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri  enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la  Corte,  valutate
le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti
che questo e' diretta conseguenza delle azioni od  omissioni  per  le
quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.