Articolo 252
                 Composizione, nomina e attribuzioni

1.  Per  i  comuni  con  popolazione  sino  a 5.000 abitanti l'organo
straordinario  di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per  i  comuni  con  popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province  l'organo  straordinario  di liquidazione e' composto da una
commissione   di   tre   membri.   Il  commissario  straordinario  di
liquidazione,  per  i  comuni  sino  a 5.000 abitanti, o i componenti
della  commissione  straordinaria  di  liquidazione, per i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  le province, sono
nominati  fra  magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o  in  quiescenza  degli  uffici  centrali o periferici del Ministero
dell'interno,   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  del  Ministero  delle  finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e  provinciali  particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti  nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei  dottori  commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e'  presieduta,  se
presente,  dal  magistrato  a  riposo  della  Corte dei conti o della
magistratura  ordinaria  o  del  Consiglio  di Stato. Diversamente la
stessa   provvede   ad  eleggere  nel  suo  seno  il  presidente.  La
commissione  straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.

2.  La  nomina  dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno.  L'insediamento  presso  l'ente  avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a  fatti  ed  atti  di  gestione  verificatisi  entro  il 31 dicembre
dell'anno  precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
   a) rilevazione della massa passiva;
   b)  acquisizione  e  gestione  dei mezzi finanziari disponibili ai
fini   del   risanamento   anche   mediante   alienazione   dei  beni
patrimoniali;
   c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5.  In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario,  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede alla
denuncia  dei  fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed  alla  relativa  segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.