Art. 254 
                   Rilevazione della massa passiva 
 
  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della  massa  passiva  mediante  la  formazione,  entro  180   giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e'  elevato
di ulteriori 180 giorni per i  comuni  con  popolazione  superiore  a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 
 
  2. Ai fini della formazione  del  piano  di  rilevazione,  l'organo
straordinario  di   liquidazione   entro   10   giorni   dalla   data
dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo  pretorio
ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della  procedura  di  rilevazione
delle   passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso    l'organo
straordinario di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di  averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta  giorni
prorogabile per  una  sola  volta  di  ulteriori  trenta  giorni  con
provvedimento motivato del  predetto  organo,  la  domanda  in  carta
libera, corredata da idonea  documentazione,  atta  a  dimostrare  la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo  importo  ed  eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. 
 
  3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; 
    a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo  194
verificatisi  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente   quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
    b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai  sensi
dell'articolo 248, comma 2; 
    c)  i  debiti  derivanti  da  transazioni  compiute   dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. 
 
  4.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,   ove   lo   ritenga
necessario,  richiede  all'ente  che  i  responsabili   dei   servizi
competenti  per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'   stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di  competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano  altresi'  che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e che il debito  non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data  della
dichiarazione di dissesto.  I  responsabili  dei  servizi  provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si intende resa dagli stessi in senso negativo circa  la  sussistenza
del debito. 
 
  5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande  di  cui
al comma 2 e delle posizioni debitorie  di  cui  al  comma  3  decide
l'organo  straordinario  di   liquidazione   con   provvedimento   da
notificare agli istanti al momento  dell'approvazione  del  piano  di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da  altri  atti  e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 
 
  6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel  piano  di
rilevazione per insussistenza,  totale  o  parziale,  del  debito  od
avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione  e'  ammesso
ricorso in  carta  libera,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla
notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero,  dell'interno  si,
pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo  allo
stato degli atti. La decorrenza del termine  per  la  decisione  vale
quale rigetto del ricorso. 
 
  7.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  e'   autorizzato   a
transigere vertenze giudiziali e  stragiudiziali  relative  a  debiti
rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo  il  debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. 
 
  8. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  comma  1,  di
negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli  adempimenti  di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  In  tali
casi, il Ministro dell'interno, previo parere della  Commissione  per
la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale  si  prescinde
ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e  sentiti  gli
interessati, propone al Presidente della  Repubblica  l'adozione  del
provvedimento di sostituzione. Il Ministero  dell'interno  stabilisce
con proprio provvedimento il  trattamento  economico  dei  commissari
sostituiti.