Art. 255 
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento 
 
  1. Nell'ambito dei  compiti  di  cui  all'articolo  252,  comma  4,
lettera  b),  l'organo   straordinario   di   liquidazione   provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo  dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non  utilizzati  dall'ente,  da  altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile. 
 
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli  oneri  di  un  mutuo,  assunto  dall'organo   straordinario   di
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica  soluzione  con
la Cassa depositi e prestiti al  tasso  vigente  ed  ammortizzato  in
venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da  parte
del Ministero dell'interno. 
 
  3.  L'importo  massimo  del  mutuo  finanziato  dallo   Stato,   e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4. 
 
  4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo  composto  da
una quota fissa, solo per taluni enti, ed  una  quota  per  abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,  ai  comuni  con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai  comuni
con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti  per  lire  18.000.000,  ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per  lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999  per  lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province. 
 
  5. Il fondo costituito ai sensi del comma  4  e'  finalizzato  agli
interventi  a  favore  degli  enti  locali  in  stato   di   dissesto
finanziario.  Le  eventuali   disponibilita'   residue   del   fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore ai limiti massimi indicati  nel  comma  4,  possono  essere
destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e  dell'organo
straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo  parametri  e
modalita'   definiti   con   decreto   del   Ministro   dell'interno,
all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse  nel  corso
della procedura di liquidazione e pagamento della  massa  passiva  di
cui all'articolo 256, nonche'  nei  casi  di  cui  al  comma  12  del
medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi  e
prestiti, e' autorizzato dal Ministero  dell'interno,  previo  parere
della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita'
nell'assegnazione  e'  accordata  agli  enti  locali  che  non  hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. 
 
  6. Per l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi  del  presente
articolo agli enti locali in stato di  dissesto  finanziario  per  il
ripiano  delle  posizioni  debitorie  non  si   applica   il   limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1. 
 
  7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo  sviluppo  degli
investimenti, di cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli oneri per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli  enti  locali
dissestati,  puo'  essere  integrato,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto  a  quelle
gia' definite. 
 
  8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a  riscuotere  i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente  o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate  tributarie  per
le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o  del  titolo
di entrata previsto per legge. 
 
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in  deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono   specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di  beni,  l'organo
straordinario di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei  beni
patrimoniali disponibili non indispensabili  per  i  fini  dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali  beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili  possono  essere  affidati
incarichi  a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,   anche
appositamente costituite. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni recate dall'articolo  3  del  decreto-legge  31  ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990,  n.  403,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di  liquidazione  le
facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare  le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad  assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione  di  un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore  stimato  di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e  prestiti  ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite   di   cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento. 
 
  10.  Non   compete   all'organo   straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione  vincolata  ed  ai   mutui   passivi   gia'   attivati   per
investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 
 
  11. Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale  puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 
 
  12. Nei confronti della  massa  attiva  determinata  ai  sensi  del
presente articolo non sono ammessi sequestri o  procedure  esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme.