Articolo 258 
  Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti 
 
1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,   valutato   l'importo
complessivo  di  tutti  i  debiti  censiti  in  base  alle  richieste
pervenute, il numero delle pratiche relative,  la  consistenza  della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame, puo' proporre  all'ente  locale  dissestato  l'adozione  della
modalita' semplificata di liquidazione di cui al  presente  articolo.
Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni  ed  in
caso di adesione  s'impegna  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
finanziare di cui al comma 2. 
 
2.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  acquisita  l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255, comma 2, nella misura necessaria  agli  adempimenti  di  cui  ai
successivi commi ed in relazione all'ammontare  dei  debiti  censiti.
L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare  l'accensione  di  un
mutuo con la Cassa depositi  e  prestiti  o  con  altri  istituti  di
credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite  del  40
per cento di cui all'articolo 255, comma  9,  o,  in  alternativa,  a
mettere a disposizione risorse finanziarie liquide,  per  un  importo
che consenta di finanziare, insieme al ricavato del  mutuo  a  carico
dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre  alle  spese
della liquidazione. E' fatta salva  la  possibilita'  di  ridurre  il
mutuo a carico dell'ente. 
 
3. L'organo straordinario di liquidazione,  effettuata  una  sommaria
delibazione sulla  fondatezza  del  credito  vantato,  puo'  definire
transattivamente   le   pretese   dei   relativi   creditori,   anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile  tra  il
40 ed il 60 per cento del debito, in relazione  all'anzianita'  dello
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa,  e  con  la  liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei  mesi  dalla  data  di  conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255,  comma  2,  propone
individualmente ai creditori, compresi  quelli  che  vantano  crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per  intero,
la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque  non
superiore   a   30   giorni.   Ricevuta   l'accettazione,    l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi. 
 
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del  50
per  cento  dei  debiti  per  i  quali  non  e'  stata  accettata  la
transazione. L'accantonamento e' elevato  al  100  per  cento  per  i
debiti assistiti da privilegio. 
 
5. Si applicano, per il  seguito  della  procedura,  le  disposizioni
degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti  la
redazione ed il deposito del piano  di  rilevazione.  Effettuati  gli
accantonamenti  di  cui  al  comma  4,  l'organo   straordinario   di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti  i  debiti  siano   liquidati   nell'ambito   della   procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi  in  tutto  o  in  parte
dalla massa passiva, l'organo  straordinario  provvede  ad  approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11. 
 
6. I debiti transatti ai sensi  del  comma  3  sono  indicati  in  un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva. 
 
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla  riduzione
dei mutui,  con  priorita'  per  quello  a  carico  dell'ente  locale
dissestato. E' restituita all'ente  locale  dissestato  la  quota  di
risorse  finanziarie  liquide  dallo  stesso  messe  a   disposizione
esuberanti  rispetto  alle  necessita'  della  liquidazione  dopo  il
pagamento dei debiti.