Articolo 266
               Prescrizioni in materia di investimenti

1.  Dall'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per  la  durata  del  risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti  locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento  ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.