Articolo 27
                           Natura e ruolo

1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2.  La  comunita'  montana  ha  un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti   con   il  sistema  del  voto  limitato  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo  4,  gli  ambiti  o le zone omogenee per la costituzione
delle  comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.

4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:

a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano  parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.

6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio-economica.

8.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni.