Articolo 273 
                          Norme transitorie 
 
1.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  3,   e
dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993,  n.  81,  in  materia  di
elezioni  dei  consigli  circoscrizionali  e  di  adeguamento   degli
statuti, nonche' quanto disposto dall'articolo 51, comma  01,  quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1,  commi  3-
ter  e  3-  quater,  della  legge  8  giugno  1990,  n.   142,   fino
all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa  di  cui
ai C.C.N.L. per il personale  del  comparto  delle  regioni  e  delle
autonomie locali sottoscritti il  '31  marzo  e  il  I'  aprile  1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti. 
 
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1,  comma  1,  del  presente
testo unico relativa alla durata del mandato  ha  effetto  dal  primo
rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore  della
legge 30 aprile 1999, n. 120. 
 
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi  e
delle altre forme associative, resta fermo il disposto  dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995,  n.  361,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. 
 
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione  in  materia,
emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
resta fermo il disposto dell'articolo  19  del  regio  decreto  marzo
1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente. 
 
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127  e  289  del  testo  unico
della - legge comunale e provinciale, approvato con regio  decreto  4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico. 
 
7. Sono fatti salvi gli effetti  dei  regolamenti  del  consiglio  in
materia organizzativa e contabile adottati nel periodo  intercorrente
tra il 18 maggio 1997 ed il  21  agosto  1999  e  non  sottoposti  al
controllo, nonche'  degli  atti  emanati  in  applicazione  di  detti
regolamenti.