Articolo 3 
                Autonomia dei comuni e delle province 
 
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 
 
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la  propria  comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 
3. La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra  comune  e  regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne  promuove
e ne coordina lo sviluppo. 
 
4. I comuni e le  province  hanno  autonomia  statutaria,  normativa,
organizzativa  e  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva   e
finanziaria nell'ambito dei propri  statuti  e  regolamenti  e  delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
5. I comuni e le province sono titolari  di  funzioni  proprie  e  di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,  secondo
il principio di sussidiarieta'. I comuni e le  province  svolgono  le
loro funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono  essere
adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei  cittadini  e
delle loro formazioni sociali.