Articolo 30
                             Convenzioni

1.  Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e servizi
determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare tra loro apposite
convenzioni.

2.  Le  convenzioni  devono  stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.

3.  Per  la  gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di   propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di  convenzione
obbligatoria    fra   enti   locali,   previa   statuizione   di   un
disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche  in  luogo  degli  enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega  di  funzioni  da  parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore  di  uno  di  essi,  che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.