Articolo 33
    Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1.  Le  regioni,  nell'emanazione  delle  leggi di conferimento delle
funzioni  ai  comuni,  attuano  il  trasferimento  delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.

2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  all'articolo  4.  Nell'ambito della previsione
regionale,  i  comuni  esercitano  le  funzioni  in  forma associata,
individuando  autonomamente  i  soggetti,  le forme e le metodologie,
entro  il  termine  temporale  indicato dalla legislazione regionale.
Decorso  inutilmente  il  termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3.  Le  regioni  predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle
apposite  sedi  concertative,  un  programma  di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.

4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei  servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a   disciplinare,   con  proprie  leggi,  nell'ambito  del  programma
territoriale   di   cui  al  comma  3,  le  forme  di  incentivazione
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  da  parte dei comuni, con
l'eventuale  previsione  nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione.