Articolo 37
                      Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
   abitanti;
b) da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 500.000
   abitanti;
c) da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 250.000
   abitanti.
d) da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 100.000
   abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
   di provincia;
e) da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
   abitanti;
f) da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 10.000
   abitanti;
g) da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
   abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.

2.   Il  consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e:

a) da  45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   1.400.000 abitanti;
b) da  36 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   700.000 abitanti;
c) da  30 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.

3.   Il  presidente  della  provincia  e  i  consiglieri  provinciali
rappresentano la intera provincia.

4.  La  popolazione  e'  determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.